1. All'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno dell'ente locale azionista»;
b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 5, lettera c), gli enti locali devono preventivamente assicurare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 5, lettera c), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio.
5-quinquies. In attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le deliberazioni degli enti locali con le quali si stabilisce di avvalersi dei soggetti di cui al comma 5, lettera c), devono comprovare l'effettiva convenienza economica della scelta, esplicitare le relative motivazioni di pubblico interesse e, comunque, dimostrare che la scelta è dettata dall'effettiva assenza nel mercato e nel privato sociale di soggetti in grado di soddisfare il suddetto interesse, fatta salva la gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.